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FISCO

Bonus edilizi agli eredi che possiedono e detengono l’immobile al 31 dicembre

Le regole stabilite dalla norma si applicano anche al caso di decesso nell’anno di sostenimento delle spese

/ Arianna ZENI

Sabato, 26 settembre 2026

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Una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza del 24 settembre 2026 ci consente di tornare sulle regole che devono essere osservate per il trasferimento delle detrazioni derivanti da interventi edilizi in caso di decesso del beneficiario (si veda “Detrazione edilizia trasferita all’erede dalla rata che si riferisce all’anno del decesso” del 5 giugno 2025).

Quando le detrazioni “edilizie” vengono fruite nella modalità naturale dello scomputo dall’imposta lorda in dichiarazione dei redditi per quote costanti, infatti, il trasferimento dell’immobile che è stato oggetto degli interventi agevolati può comportare anche il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora fruite.

Detto trasferimento può avvenire per atto tra vivi o mortis causa ed è disciplinato dal comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, con specifico riguardo alla detrazione IRPEF “bonus casa” per interventi di recupero edilizio e dal comma 1 dell’art. 9 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, con specifico riguardo alla detrazione IRPEF/IRES c.d. “ecobonus” per interventi di riqualificazione energetica.

In più occasioni la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le medesime regole si applicano al superbonus (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 4; principio di diritto 2 ottobre 2025 n. 7; circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17) e al sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15 settembre 2025 n. 242), compreso quello nella versione “acquisti”.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, invece, il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus barriere 75%”), spettante in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sarebbe l’unico (insieme al bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013) con riguardo al quale non trovano applicazione le suddette norme che prevedono il trasferimento della detrazione (circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2023 n. 17).

Nel caso di decesso del beneficiario della detrazione fiscale, la possibilità degli eredi di subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edilizia” viene saldamente ancorata alla condizione della conservazione della detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Giova ricordare che per determinare il contribuente a cui compete la fruizione della rata di detrazione “edilizia” relativa a un anno, occorre fare riferimento al soggetto che possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (così la circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17. Si veda “L’erede fruisce delle rate residue di detrazione edilizia solo in certi casi” del 19 febbraio 2026).

La condizione della detenzione materiale e diretta dell’immobile deve sussistere sia nel caso in cui il decesso avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, sia, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza, nel caso in cui il decesso avvenga nell’anno stesso di sostenimento delle spese detraibili e, quindi, non sia stata fruita nessuna rata della detrazione fiscale da parte del de cuius.

In altre parole, nel caso in cui il beneficiario “originario” della detrazione fiscale (committente che ha sostenuto le spese per gli interventi edilizi) muoia il 29 dicembre dell’anno nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolate, la detrazione si trasferisce all’erede che detiene l’immobile al 31 dicembre in presenza dei requisiti richiesti sulla detenzione materiale e diretta dell’immobile e, conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi del de cuius non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso.

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