Per i servizi infragruppo va provata anche la determinatezza del costo
La Cassazione riafferma la necessità di dimostrare la concreta riferibilità del costo alle attività effettivamente svolte
Con l’ordinanza n. 10456 del 21 aprile 2026 la Cassazione è nuovamente tornata sulla deducibilità dei costi sostenuti per servizi infragruppo, confermando e sviluppando il principio già espresso con l’ordinanza n. 3750 del 13 febbraio 2025.
Le due pronunce riguardano, peraltro, la medesima vicenda: le stesse società, il medesimo contratto di consulenza stipulato nel 2007 e lo stesso criterio di determinazione del corrispettivo, fissato nella misura dell’1,75% mensile dell’imponibile delle vendite. L’ordinanza n. 3750/2025 riguardava riprese ai fini IRES e IVA, mentre la più recente n. 10456/2026 concerneva l’IRAP.
Il punto centrale delle decisioni non riguarda tanto la possibilità, in astratto, di utilizzare un contratto quadro o un criterio percentuale per remunerare i servizi infragruppo. La questione attiene piuttosto alla prova richiesta al contribuente per dimostrare che il costo dedotto sia effettivamente riferibile alle prestazioni rese nel periodo d’imposta considerato.
Nell’ordinanza n. 3750/2025 la decisione di secondo grado aveva ritenuto sufficiente, tra l’altro, l’esistenza di regolari contratti di consulenza, l’assenza presso la società beneficiaria di personale qualificato in grado di svolgere le medesime attività e la ritenuta congruità della percentuale dell’1,75%.
La Cassazione, pur riconoscendo tali elementi, ha rilevato che mancava una specifica valutazione della “determinatezza” dei costi.
Secondo la Corte, infatti, la determinatezza costituisce un profilo distinto sia dalla regolarità del contratto quadro, sia dalla stessa esistenza delle prestazioni. Essa richiede che sia dimostrata la concreta riferibilità del costo alle attività effettivamente svolte nel periodo d’imposta. Anche in presenza di fatture generiche, tuttavia, la prova non deve necessariamente risultare dalla fattura stessa, potendo essere fornita aliunde, attraverso altri documenti, messaggi o informazioni complementari che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a considerare.
Il medesimo principio è stato ripreso dall’ordinanza n. 10456/2026. In tale occasione la Cassazione ha nuovamente precisato che non sono sufficienti, di per sé, la previsione di una misura percentuale fissa contenuta in un contratto quadro pluriennale, la presenza dei contratti di consulenza o l’assenza di personale qualificato presso la società beneficiaria. Occorre invece verificare gli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo d’imposta di riferimento.
Le pronunce assumono rilievo anche perché si inseriscono in un quadro nel quale la nozione di inerenza continua a essere qualificata dalla Cassazione in termini essenzialmente qualitativi. Il costo deve essere riferibile all’attività imprenditoriale, senza che sia necessario dimostrare un’utilità economica immediata o una diretta correlazione quantitativa con i ricavi. L’incongruità o l’antieconomicità possono assumere valore indiziario, ma non coincidono con la mancanza di inerenza.
Resta però a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la concreta destinazione all’attività d’impresa.
Per i servizi infragruppo si delineano così almeno tre distinti piani di verifica.
Il primo riguarda l’effettività della prestazione, ossia la prova che il servizio sia stato realmente reso. Il secondo concerne l’inerenza, vale a dire la riferibilità del costo all’attività esercitata dalla società beneficiaria. Il terzo, messo particolarmente in evidenza dalle due ordinanze, attiene alla determinatezza e quantificazione del costo, cioè alla dimostrazione del collegamento tra le attività effettivamente svolte e l’importo concretamente addebitato.
La conseguenza operativa è rilevante. Il contratto dimostra l’esistenza dell’accordo e la fattura documenta l’addebito, ma nei rapporti infragruppo può essere necessario conservare ulteriori elementi che consentano di ricostruire il contenuto delle attività svolte e la logica di determinazione del corrispettivo: corrispondenza, report, verbali, presentazioni, evidenze dei progetti seguiti, prospetti di allocazione e altra documentazione coerente con la natura del servizio.
Le ordinanze nn. 3750/2025 e 10456/2026 non sembrano quindi porre in discussione, in quanto tali, i criteri forfetari o percentuali di remunerazione dei servizi infragruppo. Esse richiedono, piuttosto, che tali criteri non rimangano mere formule contrattuali, ma siano supportati da elementi idonei a dimostrare come il costo sia stato concretamente riferito alle attività svolte e al periodo d’imposta interessato.
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