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Più obblighi per il rappresentante doganale

L’Agenzia delle Dogane può imporre al rappresentante di fornire la prova della delega mediante l’esibizione di un contratto di mandato scritto

/ Lorenzo UGOLINI

Lunedì, 2 novembre 2026

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Il Reg. Ue 2108/2026, che ha istituito il nuovo Codice doganale dell’Unione europea, modifica, in parte, la disciplina della rappresentanza in dogana, ampliando le responsabilità del rappresentante doganale, estendendole anche alle obbligazioni extradoganali.

L’istituto della rappresentanza in dogana consente agli operatori economici di far gestire a un professionista terzo i rapporti con la dogana e le relative operazioni, che richiedono un’elevata competenza tecnica.
L’art. 33 del nuovo Codice, in particolare, stabilisce che “chiunque può nominare un rappresentante doganale”, il quale, salvo casi eccezionali che saranno delineati con gli atti attuativi, deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Ue.
Nei rapporti con le autorità doganali il rappresentante deve dichiarare di agire per conto del soggetto rappresentato e precisare la tipologia di rappresentanza, giacché, in caso contrario, sarà considerato agire in nome e per conto proprio.
A tal fine, l’Agenzia delle Dogane può imporre ai rappresentanti doganali di fornire la prova della delega mediante l’esibizione di un contratto di mandato scritto (art. 34 del nuovo CDU).

Il nuovo Codice distingue le tradizionali due tipologie di rappresentanza: diretta, se il rappresentane agisce in nome e per conto di un’altra persona, e indiretta, se, invece, il rappresentante doganale opera in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
In quest’ultima ipotesi – obbligatoria in presenza di un importatore/esportatore extra-Ue – il rappresentante doganale è responsabile in solido con l’importatore o con l’esportatore non soltanto (come attualmente previsto) per le obbligazioni doganali, ma anche per quelle extradoganali.

L’operatore doganale, infatti, alla stregua del proprietario della merce, dovrà fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali tutte le informazioni richieste relative al regime cui saranno vincolate le merci, garantire il pagamento di tutti i dazi doganali e degli altri oneri dovuti, comunicare all’ufficio eventuali movimenti sospetti, nonché (e soprattutto) garantire che i beni introdotti nel territorio Ue siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalla Dogana.

Estensione delle responsabilità del rappresentante doganale indiretto

Si tratta di un’importante estensione delle responsabilità del rappresentante doganale indiretto, che, oltre all’assolvimento dei dazi e dell’IVA all’importazione, diventa ora responsabile in solido anche della conformità/sicurezza dei prodotti (es. marcatura CE, RAEE, PPWR, etc.).

Inoltre, il nuovo Codice doganale dell’Ue, per la prima volta, riconosce al rappresentante lo status di AEO o di operatore economico di fiducia e certificato (Trust&Check, T&C) a seconda della tipologia di rappresentanza spesa.
In particolare, un rappresentante doganale T&C è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto (art. 33 par. 5).
Se, invece, opera in rappresentanza diretta, lo status T&C gli è riconosciuto unicamente se la persona a nome e per conto della quale effettua le operazioni è T&C; in caso contrario, beneficia dello status di AEO se l’importatore/esportatore non ha ottenuto la qualifica di T&C.
La qualifica di AEO, al contrario, è sempre riconosciuta in capo al rappresentante doganale, a prescindere dalla tipologia di rappresentanza spesa in dogana.

Solo un rappresentante doganale AEOC o T&C ha diritto di prestare servizi doganali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, nonché di vincolare al regime di immissione in libera pratica merci vendute nell’ambito di vendite a distanza.

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