Per le opere d’arte l’IVA al 5% rilancia il mercato, le imposte dirette restano incerte
Italia riallineata ai principali mercati europei per l’IVA, ma la tassazione delle plusvalenze dei privati dipende dal discrimine tra collezionista e speculatore
Il sostegno del Fisco all’arte resta a metà: la riforma IVA ne rilancia il mercato, ma le imposte dirette lo lasciano nell’incertezza.
In relazione all’IVA, con il DL 95/2025, conv. L. 118/2025, a partire dal 1° luglio 2025 le cessioni e le importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione scontano l’IVA al 5%, in luogo del 22% (o del 10%). La vera novità è l’estensione dell’aliquota ridotta alle cessioni di gallerie, antiquari e case d’aste, prima riservata ad artisti, eredi e legatari, ferma restando l’alternatività con il regime del margine (art. 36 del DL 41/1995).
L’effetto è un allineamento alla best practice europea (Francia e Germania) che rende la piazza italiana molto più attrattiva.
Sulle imposte dirette, invece, il trattamento della persona fisica che cede un’opera dipende dalla qualificazione dell’attività svolta. La giurisprudenza (Cass. n. 6874/2023 e nn. 1603 e 1610 del 2024) ha consolidato una tripartizione. Il mercante d’arte esercita un’attività commerciale abituale (art. 2195 c.c.) e produce reddito d’impresa (art. 55 del TUIR).
Lo speculatore occasionale acquista per rivendere con profitto, senza abitualità, e realizza un reddito diverso (art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR), pari alla differenza tra il percepito e le spese inerenti (art. 71 comma 2).
Il collezionista puro acquista per diletto e conservazione del patrimonio familiare: la cessione è una mera dismissione patrimoniale, non imponibile.
Se il confine con l’impresa si traccia con indici riconoscibili, quello tra collezionista e speculatore passa per un elemento soggettivo: l’intento con cui l’opera è stata acquistata.
Lo dimostra la Cassazione n. 19363/2024, che ha confermato la tassazione come reddito diverso della plusvalenza di oltre cinque milioni di euro realizzata da un privato con la vendita di un Monet, sette anni dopo l’acquisto. L’intento speculativo è stato desunto dal ricorso a una casa d’aste, dal prestito dell’opera a un museo, dall’entità del guadagno e da operazioni analoghe in altri periodi, respingendo la difesa del contribuente, che sosteneva di aver venduto per acquistare un’altra opera. Indici, però, fisiologici nel collezionismo: chi vende un’opera di valore si affida spesso a una casa d’aste per sicurezza e tutela del prezzo, e il prestito a un museo serve alla fruizione pubblica, non necessariamente a “valorizzare” un artista.
Il caso mostra il limite di fondo del modello impositivo attuale: finché la qualificazione dipende dalle intenzioni del cedente, ricostruite su presunzioni, il collezionista non può conoscere in anticipo il trattamento fiscale delle proprie scelte.
È l’incertezza che la delega intendeva superare.
La strada, per la verità, era stata tracciata. L’art. 5 comma 1 lett. h) n. 3 della L. 111/2023 prevede una disciplina specifica per le plusvalenze dei collezionisti, escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi i beni acquisiti per successione o donazione, ed esonerandoli dagli obblighi dichiarativi di carattere patrimoniale. La relazione illustrativa vi aggiungeva la permuta di opere, il reinvestimento del ricavato in nuovi oggetti d’arte entro un termine predeterminato, senza subordinare l’esenzione a un holding period. Il cambio di paradigma era netto: dall’indagine sull’elemento soggettivo a presunzioni legali fondate su parametri oggettivi.
A oltre tre anni dalla delega, però, i decreti attuativi non sono arrivati, benché le proposte non manchino: Assonime (Position Paper n. 5/2024) ha suggerito, tra l’altro, una soglia di esenzione per le plusvalenze minori e un periodo minimo di detenzione. Nel frattempo, il vuoto continua a essere colmato da una giurisprudenza che talvolta può apparire punitiva per il collezionismo privato.
Ne risulta un sistema che incoraggia con una mano e frena con l’altra. Comportamenti che un mercato maturo dovrebbe favorire diventano indizi di speculazione e, oltre le soglie di punibilità, possono fondare contestazioni penali per dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000).
Non è soltanto una questione di tecnica tributaria. Il collezionismo privato è uno dei canali attraverso cui l’arte viene conservata, restaurata e resa accessibile. In un Paese in cui l’arte è radicata nei territori e nelle collezioni private prima ancora che nei musei, l’incertezza fiscale pesa sulla capacità di valorizzare uno dei tratti più distintivi della nostra identità. Riprendere i criteri della delega, ormai scaduta, in un nuovo intervento normativo significherebbe restituire al collezionista ciò di cui ha più bisogno: regole chiare, conoscibili prima e non ricostruite dopo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941