Per il contributo di mobilità la prescrizione decorre dall’ultima rata
L’INPS illustra i termini prescrizionali delle somme dovute dalle imprese per la messa in mobilità dei lavoratori
Qualora il pagamento del contributo ex art. 5 comma 4 della L. 223/91, dovuto dalle aziende per ciascun lavoratore collocato in mobilità, venga effettuato in forma rateale, la prescrizione del predetto obbligo contributivo decorre dalla scadenza dell’ultima rata.
Questa precisazione è indicata nella circolare n. 124/2019 pubblicata ieri, con cui l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in tema di prescrizione del contributo di ingresso alla mobilità, previsto dall’abrogato art. 5 comma 4 della L. 223/91 a carico dal datore di lavoro per ciascun lavoratore posto in mobilità, da versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37 della L. 88/89.
Il versamento, effettuabile in un’unica soluzione o dilazionato ...
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