Il terzo estraneo al reato non può contestare i presupposti del sequestro
Può unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato
Ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, la condanna per i reati tributari comporta invariabilmente “la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
In particolare, la confisca per equivalente – e, prima ancora, il sequestro a essa funzionale – ha la finalità di impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. Essa mira, infatti, a ripristinare lo status quo ante, cioè la situazione economica del reo modificata dalla commissione
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41