Denuncia per vendita di alcolici anche per gli avvii nel periodo intermedio
È obbligato anche chi ha avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, quando cioè la disposizione era parzialmente abrogata
L’Agenzia delle Dogane, con la direttiva n. 131411 di ieri, ha fornito indirizzi applicativi dopo la reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.
L’art. 13-bis del DL 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019) ha ampliato la platea di soggetti che devono denunciare all’Agenzia delle dogane l’attività di vendita di bevande alcoliche, ripristinando l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2 del DLgs. 504/95 (TUA).
Tale norma, così come modificata in precedenza dall’art. 1, comma 178 della L. 124/2017, aveva escluso gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione.
Dal 30 giugno ...
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