Codice tributo «6914» per il credito d’imposta botteghe e negozi
Con la risoluzione n. 13 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6914” per l’utilizzo in compensazione, a decorrere dal 25 marzo 2020, del credito d’imposta sui canoni di locazione per botteghe e negozi introdotto dall’art. 65 del DL 18/2020.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (si veda “Credito per l’affitto di botteghe e negozi” del 20 marzo).
Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la modalità di compilazione del modello F24, il codice tributo “6914” deve esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).
Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA” (quindi “2020”).
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