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Mercoledì, 22 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Acquisti da Livigno con verifica della rilevanza IVA

/ Emanuele GRECO

Mercoledì, 22 ottobre 2025

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Le operazioni che intercorrono con soggetti ubicati nel territorio di Livigno richiedono un’attenta valutazione ai fini IVA e doganali.

Pur essendo politicamente territorio dello Stato italiano, il comune di Livigno è difatti:
- estraneo al territorio IVA nazionale (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 633/72) e dell’Unione europea (art. 7 comma 1 lett. b) del DPR 633/72 e artt. 5 e 6 della direttiva 2006/112/Ce);
- estraneo al territorio doganale unionale (art. 4 § 1 del Regolamento Ue n. 952/2013).

Per le cessioni di beni, il trattamento fiscale varia a seconda che la merce sia già ubicata a Livigno ovvero sia spedita o trasportata da/verso tale territorio.

Va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 delle DNC (disposizioni nazionali complementari al Codice doganale Ue), allegate al DLgs. 141/2024, “per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi”.

Alla luce del quadro descritto, le cessioni di beni situati nel territorio di Livigno configurano operazioni non rilevanti ai fini IVA ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72.

La spedizione o il trasporto di beni verso Livigno, ceduti da un soggetto passivo IVA situato nel territorio IVA italiano, integra, invece, una cessione all’esportazione, in regime di non imponibilità ex art. 8 del DPR 633/72, considerata la natura extra unionale del luogo di destinazione della merce. L’operazione impone al fornitore italiano l’emissione della fattura (art. 21 comma 6 lett. b) del DPR 633/72). Per le fatture elettroniche, emesse su base facoltativa e trasmesse via Sistema di Interscambio, il documento è contraddistinto dal codice natura “N3.1” (Non imponibili - esportazioni) e, poiché il cessionario di Livigno è munito solo di un codice fiscale, il campo del codice destinatario è valorizzato convenzionalmente con le cifre “0000000” (FAQ sulla fattura elettronica n. 46 del 21 dicembre 2018).

Parallelamente, l’ingresso di beni da Livigno nel territorio IVA nazionale, all’atto del superamento dei confini comunali, configura una importazione, rilevante ai fini IVA ex art. 67 del DPR 633/72 (anche se l’acquisto è effettuato da un “privato”), salvo cause specifiche di non imponibilità (es. regime “42”, se i beni sono destinati in un altro Stato membro Ue, oppure in caso di immissione in un deposito IVA ovvero a seguito di presentazione di una dichiarazione d’intento).

Con riferimento alle prestazioni di servizi, è necessario effettuare una distinzione tra le prestazioni c.d. “generiche”, disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/72, e le prestazioni in deroga di cui all’art. 7-quater ss. del DPR 633/72. Devono, infatti, essere seguiti gli ordinari criteri di territorialità ai fini IVA, tenendo conto del fatto che il Comune di Livigno è estraneo al territorio Ue.

Per fare qualche esempio, una prestazione di natura alberghiera non è rilevante in Italia, se la struttura ricettiva è ubicata nel comune di Livigno e, quindi, al di fuori del territorio IVA nazionale. Vale il criterio individuato dall’art. 7-quater comma 1 lett. a) del DPR 633/72.
Analogamente, una prestazione di servizi di ristorazione o di catering a Livigno non assume rilevanza ai fini IVA in Italia, poiché deve essere considerato il luogo di materiale esecuzione del servizio ex art. 7-quater comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Il committente della prestazione fuori campo IVA, anche se è un soggetto passivo nazionale, non è tenuto a specifici adempimenti IVA, se l’acquisto è d’importo non superiore a 5.000 euro. Al di sopra di detta cifra, è invece dovuta la presentazione del c.d. “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del DPR 633/72), la quale può essere sostituita dall’emissione, su base facoltativa, di una fattura in formato elettronico via SdI (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022), contraddistinta dal codice natura “N2.2”.

Necessario individuare il luogo di stabilimento

Le prestazioni di servizi “generiche” B2B sono, invece, rilevanti in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, solo se il committente è stabilito nel territorio dello Stato. Per un committente soggetto passivo IVA il cui luogo di stabilimento è nel comune di Livigno, la prestazione di servizi non assume rilievo ai fini IVA.
Risulta, pertanto, determinante comprendere se il committente sia in possesso o meno di una stabile organizzazione nel territorio di Livigno, così come se sussista una sua effettiva partecipazione nel ricevere la prestazione, a norma dell’art. 53 del Regolamento Ue n. 282/2011.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito a Livigno nei confronti di un committente ubicato in un altro luogo del territorio nazionale. Qualora il prestatore sia in possesso di una S.O. a Livigno, distinta rispetto alla sede ubicata nel territorio IVA nazionale, e tale S.O. intervenga nell’effettuazione del servizio, l’operazione s’intende effettuata da un soggetto passivo che non è stabilito ai fini IVA in Italia. Nella misura in cui il committente di detto servizio sia stabilito nel territorio IVA nazionale, l’operazione è rilevante in Italia e l’imposta è assolta con il meccanismo del reverse charge ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (da documentare con autofattura).

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