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Studio associato con regole precise per il contributo a fondo perduto Sostegni

/ REDAZIONE

Sabato, 18 settembre 2021

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Con la risposta a interpello n. 605 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, per lo “studio associato” occorre considerare anche gli effetti dell’acquisizione della clientela dei professionisti che hanno costituito l’associazione.

In linea generale, anche a seguito della costituzione dello “studio associato” – come avviene nelle ipotesi di riorganizzazione aziendale – può avvenire il trasferimento (anche non in misura integrale) della clientela dei professionisti alla forma di gestione associata dell’attività.
Pertanto, il soggetto “avente causa” della predetta operazione può essere incluso tra i soggetti neocostituiti, ai fini del contributo a fondo perduto, esclusivamente nell’ipotesi in cui i professionisti mantengano negli anni di riferimento la gestione dei propri clienti, senza alcun trasferimento in favore dell’associazione.

In assenza di trasferimento della clientela, lo “studio associato” non può tuttavia considerarsi ai fini del contributo DL “Sostegni” un soggetto neocostituito. Nel calcolo del menzionato contributo, dunque, deve considerare gli effetti dell’acquisizione della clientela provenienti dai professionisti che hanno costituito l’associazione:
- sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima compensi per l’accesso al contributo, considerando il fatturato generato dalla predetta clientela nella misura in cui sia stata trasferita nella gestione associata;
- sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, calcolando le medie dei periodi di riferimento avendo cura di considerare sia il fatturato dell’associazione, sia quello dei clienti dei professionisti trasferiti allo studio associato.

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