Niente garanzia anche per i crediti IVA di gruppo riportati dall’anno precedente
Le semplificazioni di cui all’art. 38-bis del DPR 633/72 si applicano anche ai crediti evidenziati nel rigo VS30 del modello IVA
Con la risposta a interpello n. 191 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per il credito che residua dall’anno 2020, riportato dalla controllante della procedura IVA di gruppo nel rigo VS30 del modello IVA 2022, si applicano le ipotesi di esonero dalla prestazione della garanzia previste dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Pertanto, in presenza delle condizioni dettate dalla norma citata, anche per l’utilizzo in compensazione di tale credito potrà essere sufficiente l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle condizioni patrimoniali e di versamento dei contributi previste ...
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