Fuori dal bilancio il recesso successivo al progetto
Il Tribunale di Genova affronta un caso in cui si applica la disciplina eccezionale sulla continuità aziendale del DL 23/2020 convertito
Il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 2811/2021, affronta un tema particolarmente interessante e delicato nel contesto del procedimento di predisposizione e di approvazione del bilancio, ovvero quali siano i comportamenti corretti da tenere quando, successivamente alla chiusura dell’esercizio, si dovessero verificare “fatti rilevanti”.
Si afferma, innanzitutto, che il recesso di un socio (nella specie ex art. 24 comma 5 del DLgs. 175/2016, c.d. TUSP) comunicato poco prima dell’approvazione del bilancio – successivamente, quindi, sia alla chiusura dell’esercizio che alla predisposizione del progetto di bilancio – non ne impone la modifica.
Ai sensi del principio contabile OIC 28, infatti, solo trascorsi 180 giorni dalla comunicazione del recesso la società rileva ...