Poteri «para commissariali» per l’organismo di composizione della crisi
Nel concordato minore il giudice può nominare un commissario giudiziale che sostituirà nelle proprie funzioni l’OCC
Il Codice della crisi delinea un ruolo da protagonista per l’OCC, arrivando sino a prevedere che quest’ultimo sia l’unico soggetto titolato al deposito delle domande di accesso alla procedura di ristrutturazione del debito e di concordato minore, ma getta dubbi sulla sua terzietà quando ne prevede la sostituzione con il commissario giudiziale.
Negli artt. dal 65 all’83 del DLgs. 14/2019 l’OCC è individuato come “uno e trino”: è pseudo-procuratore nel deposito della domanda, è commissario giudiziale de facto (vigilando e relazionando sull’andamento dell’esecuzione del piano), è “attestatore ombra” (dovendo valutare la convenienza del concordato rispetto alla soluzione liquidatoria (art. 70 comma 2 lett. d del DLgs. 14/2019).
L’OCC ...