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Sabato, 23 settembre 2023 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Poteri «para commissariali» per l’organismo di composizione della crisi

Nel concordato minore il giudice può nominare un commissario giudiziale che sostituirà nelle proprie funzioni l’OCC

/ Tania STEFANUTTO

Mercoledì, 17 agosto 2022

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Il Codice della crisi delinea un ruolo da protagonista per l’OCC, arrivando sino a prevedere che quest’ultimo sia l’unico soggetto titolato al deposito delle domande di accesso alla procedura di ristrutturazione del debito e di concordato minore, ma getta dubbi sulla sua terzietà quando ne prevede la sostituzione con il commissario giudiziale.

Negli artt. dal 65 all’83 del DLgs. 14/2019 l’OCC è individuato come “uno e trino”: è pseudo-procuratore nel deposito della domanda, è commissario giudiziale de facto (vigilando e relazionando sull’andamento dell’esecuzione del piano), è “attestatore ombra” (dovendo valutare la convenienza del concordato rispetto alla soluzione liquidatoria (art. 70 comma 2 lett. d del DLgs. 14/2019).
L’OCC ...

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