Accordo quadro da valutare per pratiche commerciali sleali di prodotti agricoli
La norma attribuisce grande importanza a tale accordo, posto a condizione per applicare condizioni di favore o derogatorie o per disapplicare obblighi
Trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali di prodotti deperibili che devono essere sempre precedute da un contratto, necessariamente in forma scritta, da rispettare prima durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale: quest’affermazione rappresenta semplicemente quella che dovrebbe essere l’implicita normalità nei rapporti fra fornitore e acquirente anche se, purtroppo, non sempre scontata.
L’art. 3 comma 3 del DLgs. 198/2021 individua nei documenti di trasporto o consegna, nelle fatture e negli ordini di acquisto i documenti considerati equipollenti che consentono di derogare all’obbligo della stipula del contratto di compravendita, ma a condizione che i contenuti del contratto siano previamente concordati fra acquirente e fornitore ...