Accordo di ristrutturazione con automatica liberazione per i garanti
Permangono le incertezze tra cram down ed estensione dell’accordo ai creditori non aderenti
L’art. 20 comma 1 lett. f) del DL 118/2021 ha introdotto l’art. 182-decies del RD 267/42, riprodotto nell’art. 59 del DLgs. 14/2019, per definire il trattamento dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili in caso di accordo di ristrutturazione: per questi ultimi la liberazione potrebbe essere solo parziale.
La norma affronta il tema delle garanzie e delle obbligazioni di regresso nei casi di creditori aderenti su base volontaria o di trascinamento (es. accordi ad efficacia estesa di cui all’art. 61 del DLgs. 14/2019), nonché l’efficacia della remissione del debito a beneficio di una società nei confronti dei soci di questa illimitatamente responsabili.
Il primo comma introduce l’operatività ex lege dell’art. 1239 c.c. degli effetti remissori ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41