Accesso alle criptovalute del defunto applicando il Codice della privacy
Gli eredi potrebbero richiedere le credenziali all’exchange attraverso l’art. 2-terdecies del DLgs. 196/2003
La titolarità di asset digitali da parte di un soggetto poi deceduto può generare criticità al momento dell’apertura della successione (si veda “Utile la pianificazione successoria per il passaggio di criptoattività” del 19 agosto 2022), in particolare in caso di successione senza testamento; la riservatezza che dovrebbe caratterizzare i dati per la gestione di tali asset può rendere difficile sia la conoscenza dell’esistenza di valute virtuali nel patrimonio del de cuius, sia l’accesso agli account per gestirle e smobilizzarle a favore degli eredi.
È stato osservato da più parti in dottrina che le situazioni che possono presentarsi sono le seguenti:
- la criptovaluta è detenuta tramite una piattaforma exchange, che fornisce anche un servizio di wallet, per l’accesso ...
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