Esenzione IVA da valutare per l’acquisto di NPL
Con la risposta a interpello n. 513 di ieri, 14 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul regime IVA applicabile alle attività svolte dal soggetto “Investitore Promotore” per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione attraverso la cessione di crediti NPL.
Nel caso in esame, la società istante espleta una serie di prestazioni riconducibili, sostanzialmente, alla selezione e conseguente approvazione di una o più opportunità di investimento per conto degli investitori, per le quali percepisce un corrispettivo calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di acquisto degli NPL oggetto di investimento.
L’Agenzia delle Entrate si limita a riportare valutazioni di principio in ordine all’inquadramento della fattispecie rappresentata, al fine dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 nn. 1), 4) e 9) del DPR 633/72. In particolare, è richiamata la Corte di Giustizia 5 giugno 1997 causa C-2/95 riferita alle prestazioni “relative” o “accessorie” ai servizi finanziari per ribadire che tali operazioni sono esenti se formano “un insieme distinto” che, valutato globalmente, sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento (o, comunque, di un’operazione finanziaria), comportando modifiche nella sfera dei rapporti patrimoniali dei destinatari.
Quanto all’attività di intermediazione (rectius negoziazione) in operazioni relative a titoli, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti resi dalla Corte Ue 5 luglio 212 causa C-259/11 e dal Comitato consultivo nel Working Paper 22 aprile 2015 n. 849, sottolineando come la nozione di negoziazione riguardi l’attività svolta da un soggetto che non è parte del contratto relativo al prodotto finanziario, ma che presta il servizio a una delle predette parti, “remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione”.
Alla luce di ciò, spetterà alla società istante verificare, nel caso specifico, se i servizi dalla stessa prestati in qualità di “Investitore Promotore” possano o meno beneficiare dell’esenzione IVA.
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