ACCEDI
Domenica, 13 luglio 2025

NOTIZIE IN BREVE

Non imponibilità IVA ancora possibile se c’è mandato con rappresentanza

/ REDAZIONE

Lunedì, 23 gennaio 2023

x
STAMPA

Con la circolare n. 2 del 20 gennaio 2023, Assonime approfondisce alcuni aspetti relativi al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni di cui all’art. 9 del DPR 633/72, in conseguenza delle modifiche di cui all’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021).
Quest’ultima disposizione ha limitato il campo applicativo della non imponibilità introducendo un requisito “soggettivo”, consistente nella circostanza che il committente del servizio di trasporto debba essere l’esportatore o l’importatore ovvero il titolare del regime di transito.

Sul punto, Assonime rileva come la norma nazionale non sia del tutto allineata a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16), la quale ha ritenuto che la non imponibilità dei trasporti sia limitata solo a quelli resi al “mittente” o al “destinatario” del trasporto, senza fare riferimento alla nozione di esportatore/importatore.
La maggiore ampiezza del requisito soggettivo previsto a livello interno, secondo Assonime, potrebbe derivare dall’esigenza di non disconoscere il regime di non imponibilità nei casi in cui, pur essendovi un soggetto che si interpone fra l’impresa di trasporto e l’esportatore/importatore, il servizio reso presenta comunque un carattere di “trasparenza” tale da riferire a questi ultimi soggetti la prestazione del vettore.

Tra le ipotesi di interposizione nell’ambito di trasporto di beni, vi è anche il caso del contratto di spedizione realizzato mediante un mandato senza rappresentanza, in cui l’esportatore/importatore conferisce un mandato allo spedizioniere che assume l’obbligo di concludere in nome proprio e nell’interesse del mandante il contratto di trasporto. 

In ragione di quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 in ambito IVA, verrebbero a configurarsi due prestazioni di trasporto, pur essendo il trasporto uno solo: una prima prestazione tra il mandante e il mandatario e una seconda tra il mandatario e il trasportatore. Per cui, se nel rapporto di mandato senza rappresentanza, il mandante possiede il requisito soggettivo della norma (es. esportatore/importatore), anche il servizio reso allo spedizioniere è soggetto al medesimo trattamento IVA del servizio reso al mandante, vale a dire il regime di non imponibilità ex art. 9 del DPR 633/72.

TORNA SU