Non esclude il licenziamento il rifiuto di una diversa collocazione dell’orario
Il comportamento del datore di lavoro deve essere improntato a correttezza e buona fede
Così come il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, anche il rifiuto opposto alla modifica della collocazione dell’orario di lavoro part time su proposta del datore di lavoro non costituisce, di per sé, giustificato motivo di licenziamento, ma, in ogni caso, non ne preclude l’intimazione.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 30093 depositata ieri, 30 ottobre 2023.
La norma di riferimento, in questo caso, è il comma 8 dell’art. 6 del DLgs. 81/2015, secondo cui il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
I giudici di legittimità, in continuità con quanto già chiarito con le sentenze nn. 12244/2023 ...