Iscrizione al RUNTS con efficacia costitutiva elemento caratteristico degli ETS
La verifica dell’ufficio competente ha finalità costitutive e non meramente dichiarative
L’iscrizione al RUNTS, istituito dal DM 106/2020, ha effetto costitutivo per l’acquisizione:
- della qualifica di ETS, come specificato dall’art. 7 comma 1 dello stesso decreto ministeriale;
- della personalità giuridica ai sensi degli artt. 22 comma 1 del DLgs. 117/2017 e 16 comma 5 dello stesso DM 106/2020.
Dall’iscrizione dipendono, tra l’altro, sempre secondo l’art. 7 comma 1 del DM 106/2020, la fruizione dei benefici previsti dal DLgs. 117/2017 e dalle vigenti disposizioni in favore di ciascuna tipologia di ETS.
Il Registro sostituisce quelli previsti in precedenza per le organizzazioni di volontariato (ODV), per le associazioni di promozione sociale (APS) e, successivamente al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea, anche l’Anagrafe
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