Integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria di cui all’art. 166 del DLgs. 58/1998 la condotta di colui che stipuli, ancorché privo di abilitazione, un contratto di gestione degli investimenti e, quindi, di trasferimento di risorse economiche mobiliari dell’altro contraente, con la prospettiva reale o fittizia di profitti, percependo le somme di denaro a tal fine. Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che, una volta che i risparmi dell’altro contraente siano immessi nel mercato mobiliare dal soggetto non abilitato (e quindi da soggetto idoneo a ledere l’interesse dell’investitore, del mercato mobiliare e dei singoli operatori), non ha rilevanza in quale modo – fedele o infedele – sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investitori. Peraltro, il mancato investimento o, comunque, l’infedele gestione dei risparmi del contraente può costituire condotta integrante l’ipotesi del reato di truffa (art. 640 c.p.). Proprio queste due fattispecie sono state contestate nel procedimento affrontato dalla sentenza n. 6783 depositata ieri dalla Cassazione. Nel caso in esame, un soggetto aveva offerto opportunità di investimento a cittadini italiani tramite una società inglese, senza comunicare ai potenziali investitori di essere stato radiato dalla Consob. Costui aveva incontrato i potenziali clienti ed era stato l’interlocutore costante, se non esclusivo, delle vittime in ciascuna delle fasi dei malaugurati investimenti, concordando le operazioni e ricevendo personalmente, in vari casi, gli importi in assegni e contanti, destinati al loro compimento, per poi consegnare agli acquirenti dei prodotti finanziari gli occasionali, modesti rendimenti. Innanzitutto, secondo i giudici di legittimità, appare indiscutibile che la fattispecie astratta non delinei una ipotesi di reato proprio, attribuibile soltanto a una categoria peculiare di soggetti, facenti parte del circuito degli intermediari finanziari, ma sia caratterizzata dalla volontà del legislatore di sanzionare l’ingresso, nel settore dei servizi o delle attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, di individui privi della necessaria abilitazione o, comunque, incapaci di garantire la doverosa qualificazione professionale. Viene altresì precisato che – sebbene la società di intermediazione finanziaria avesse sede nel Regno Unito – alla luce dell’art. 6 c.p. chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte”. [CATENACCIO] Dunque, può dirsi che il reato di abusivismo finanziario si intende consumato in Italia se nel territorio nazionale è stata svolta l’attività di raccolta del risparmio, a nulla rilevando che le somme così raccolte siano state successivamente investite all’estero. Nel procedimento in commento, in effetti, i contatti, gli accordi e le consegne degli assegni e del denaro nelle mani del promotore si sono perfezionati in Italia, con la conseguente sottoposizione dell’agire del ricorrente alla normativa penale italiana. Quanto alla truffa – quale ulteriore reato contestato nel caso di specie – i giudici di legittimità concordano con l’impostazione per cui gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell’agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente. Peraltro, le regole generali di comportamento, previste dall’art. 21 del DLgs. 58/1998, impongono stringenti doveri di informazione a carico degli intermediari finanziari, espressione dell’obbligo di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”, tra i quali non può non essere ricompreso quello di rendere edotti gli investitori della propria condizione professionale e operativa, già di per sé determinante ai fini della conclusione e della prosecuzione del rapporto contrattuale e degli eventuali danni a costoro cagionati. È chiaro in proposito quanto potesse essere rilevante l’obbligo giuridico di comunicazione, nei confronti della clientela, di essere stato radiato dall’Albo.
20 febbraio 2026
/ Maria Francesca ARTUSI