Da tutelare il legittimo affidamento di ingegneri e architetti
Non sono sanzionabili per la mancata iscrizione all’INPS per il periodo antecedente all’entrata in vigore della norma interpretativa
Gli ingegneri e gli architetti sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 26 della L. 335/95 e la data di entrata in vigore della relativa norma di interpretazione autentica contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 55 depositata ieri, 8 aprile 2024, dichiarando così l’illegittimità costituzionale dell’appena indicata disposizione di legge.
A tal fine si precisa che la norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 dispone che i soggetti tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS, che esercitano per professione ...
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