Il conferimento di immobili sconta l’IVA sul prezzo di emissione delle azioni attribuite
La base imponibile IVA di un conferimento di immobili in una società deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni, qualora società conferente e conferitaria abbiano stabilito che il corrispettivo del conferimento nel capitale sia costituito dal citato valore. Si tratta di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza depositata ieri, 8 maggio 2024, con riguardo alla causa C-241/23.
Ai sensi dell’art. 73 della direttiva 2006/112/Ce, la base imponibile IVA comprende tutto quello che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. A questo proposito, i giudici Ue hanno osservato che il corrispettivo non deve necessariamente essere in denaro. Tuttavia, è necessario che l’operazione sia effettuata a titolo oneroso, ossia che esista un nesso diretto tra i beni o le prestazioni scambiati e che il valore del bene o della prestazione fornita in cambio possa essere espresso in denaro.
Nel caso di specie, sussiste un nesso diretto tra il trasferimento dei beni immobili alla società conferitaria e l’attribuzione di azioni di quest’ultima alla conferente. Inoltre, il valore delle azioni trasferite può essere espresso in denaro. In particolare, è il prezzo di emissione di tali titoli e non il valore nominale degli stessi da prendere in considerazione per determinare la base imponibile della cessione degli immobili.
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