Completo uso di perdita pregressa obbligatorio in caso di detrazioni fiscali
Non può applicarsi la «riduzione» della perdita utilizzata che è prevista in presenza di ritenute o crediti d’imposta
Secondo quanto disposto dall’art. 84 del TUIR, vale la regola generale per la quale l’ammontare delle perdite pregresse deve essere necessariamente computata in diminuzione (ancorché nel limite dell’80%) del reddito nel primo periodo d’imposta utile, ovverosia nel primo esercizio (successivo a quello di maturazione delle perdite) in cui è possibile compensare le stesse.
In altri termini, il titolare della perdita non può scegliere se e quanta parte delle perdite pregresse utilizzare, rinviando la parte restante agli esercizi successivi. In presenza di reddito imponibile, l’unico rinvio ammesso concerne le perdite pregresse eccedenti l’80% del reddito stesso.
Il mancato utilizzo delle perdite compensabili comporta, quindi, l’inutilizzabilità delle stesse