Eliminata la cessione «differita» per tutti gli interventi edilizi optabili
Dal 29 maggio 2024 non è più possibile cedere le rate residue delle detrazioni
Ai sensi dell’art. 4-bis comma 7 del DL 39/2024, dal 29 maggio 2024, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” in dichiarazioni dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.
Testualmente, il menzionato comma 7 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni
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