Con consecuzione tra procedure, per le note di credito vale la prima apertura
Il confluire in una seconda procedura non cambia il criterio per la data di emissione della nota
Da alcuni anni, a seguito dell’intervento di cui all’art. 18 del DL 73/2021, è stata riformata la disciplina delle note di variazione in diminuzione derivanti dal mancato pagamento del corrispettivo di un debitore assoggettato a una procedura concorsuale.
Tra i vari provvedimenti, in particolare, è stato consentito al cedente o prestatore – a fronte del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente – di emettere la nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72 già “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.
Si tratta di una modifica sostanziale rispetto alla previgente disposizione, la quale subordinava l’emissione della nota di variazione alla condizione che la procedura ...
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