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Autoricicla chi trasferisce il denaro della fallita ad altre società, che gestisce, per le relative attività

/ REDAZIONE

Sabato, 3 agosto 2024

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31608/2024, ha precisato che integra la fattispecie di autoriciclaggio l’amministratore il quale, dopo avere bonificato senza alcuna giustificazione alcune somme di denaro della società fallita a favore di altre società, da sé stesso amministrate, per tal via commettendo il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, utilizzi i relativi importi nell’attività di queste.

Tali nuove operazioni, infatti, assumono capacità dissimulatoria in ragione dell’avvenuto mutamento della titolarità, del diverso luogo di conservazione e del successivo reinvestimento nelle attività economiche delle società “cessionarie”, che peraltro, nella specie, non solo inquinavano il mercato immettendo nel circuito economico legale capitali illeciti, ma continuavano ad accumulare ingenti debiti nei confronti dell’Erario.

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