Carried interest agevolati se si mantiene l’investimento quando cessa il rapporto di lavoro
Con la risposta n. 166, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria ex art. 60 del DL 50/2017 (carried interest) la distribuzione dei proventi ai soci con le seguenti priorità:
- verrà restituito il capitale investito ai detentori delle “Preference Shares”;
- saranno corrisposti “Preference Dividend” ai titolari di “Preference Shares” nella misura del 9% annuo;
- l’eventuale eccedenza residua dopo le precedenti due distribuzioni verrà distribuito per un certo importo da ripartirsi per il 55% tra i titolari di “Common Shares A” e per il 45% tra i titolari delle “Common Shares B”;
- l’eventuale eccedenza residua dopo le prime tre distribuzioni dovrà essere ripartita per l’85% ai detentori delle “Common Shares A” e per il 15% ai detentori delle “Common Shares B”.
L’Agenzia osserva che le prime due tipologie di azioni, in realtà, prevedono diversi diritti patrimoniali: le “Common Shares A” ricevono una remunerazione postergata e solo eventuale rispetto a quanto previsto per le “Preference Shares”, che sono remunerate prioritariamente rispetto alle altre categorie di azioni.
Pertanto, nel caso di specie non può considerarsi integrato il requisito della “postergazione” rispetto agli altri soci che la lett. b) del comma 1 dell’art. 60 del DL 50/2017 richiede affinché il provento possa essere considerato finanziario ex lege secondo la disciplina dei carried interest.
Invece, con riferimento alle “Common Shares B”, è stato valorizzato il fatto che il manager acquisisce nel tempo il diritto a mantenere una parte (o la totalità) delle medesime a prescindere dall’eventuale venir meno dello status di dipendente.
Ne consegue che i redditi derivanti dalle azioni con diritti patrimoniali rafforzati, “Common Shares B”, possano qualificarsi come redditi di natura finanziaria.
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