ACCEDI
Sabato, 14 settembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Sconta il registro il decreto ingiuntivo emesso per l’escussione della polizza fideiussoria

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 settembre 2024

x
STAMPA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23931, depositata ieri, 5 settembre 2024, ha affermato che il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dal concessionario della riscossione nei confronti del soggetto che, in forza di una polizza fideiussoria, si è obbligato a garantire il pagamento del debito per tributi locali gravante sul contribuente, sconta l’imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del DPR 131/1986, trattandosi di provvedimento di condanna al pagamento di una somma di denaro. Non è, infatti, possibile dare rilievo alla circostanza che l’obbligazione garantita sia esente da imposta in quanto afferente al procedimento di accertamento e di riscossione dei tributi.

Al riguardo, la decisione in commento ha osservato che, per giurisprudenza consolidata, la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, sicché la prestazione che ne forma oggetto è qualitativamente diversa rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). 

Proprio l’autonomia della polizza fideiussoria e l’insussistenza di un vincolo di accessorietà rispetto all’obbligazione garantita non consentono di sostenere che il decreto ingiuntivo vada esente da imposta di registro in quanto emesso per il pagamento di tributi.

TORNA SU