Assunzione di partecipazioni con dubbi nelle srl
Non è chiaro, in particolare, il rapporto che intercorre tra gli artt. 2479 comma 2 n. 5 e 2361 comma 1 del codice civile
Ai sensi dell’art. 2361 c.c., “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato nello statuto.
L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato”.
La norma è collocata nella disciplina che il codice civile dedica alle spa.
La dottrina, tuttavia, tende ...
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