Serve la dolosa induzione in errore per la dichiarazione fraudolenta
Se il documento falso costituisce «mezzo fraudolento» tipico, per gli altri «mezzi» la natura fraudolenta dovrà essere accertata dal giudice
Nonostante le ampie modifiche che ha subito il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ad opera del DLgs. 158/2015, vi è di fatto una continuità normativa tra la precedente e la vigente versione del reato di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000, costituendo, quella sostituita, una sotto-fattispecie della nuova ipotesi di reato che continua a essere caratterizzato da struttura bifasica che presuppone la compilazione e presentazione di una dichiarazione mendace e la realizzazione di una attività ingannatori prodromica.
Riprendendo un principio già affermato in giurisprudenza, tale affermazione viene ribadita dalla Terza sezione penale con la sentenza n. 37642 depositata ieri (cfr. anche Cass. n. 15500/2019).
Entrambe le fattispecie delittuose contengono elementi comuni: il
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