Attestazione di conformità dei documenti agli originali con file unico per deposito
La legge non prescrive termini decadenziali per il deposito del file
L’art. 25-bis comma 1 del DLgs. 546/92 stabilisce che “al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore” o la parte pubblica ne attesta la conformità.
Il DLgs. 220/2023 (con novità operante per i ricorsi notificati dal 2 settembre 2024) ha introdotto nell’art. 25-bis il comma 5-bis, che tanto ha fatto e tanto ancora sta facendo discutere, secondo cui “Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione
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