Rimborsabile la ritenuta sui dividendi provenienti dalla Croazia
La norma sui dividendi della Convenzione internazionale stipulata con l’Italia è strutturata come quella della Convenzione con gli Stati Uniti
Per i dividendi percepiti da persone fisiche residenti e provenienti dalla Croazia, ordinariamente si applica l’art. 27 comma 4 del DPR 600/73 che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sull’intero dividendo percepito, senza distinguere tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
Se tale dividendo viene incassato tramite un intermediario residente, vale il disposto del comma 4-bis dell’art. 27 del DPR 600/73 secondo il quale le ritenute alla fonte sui dividendi e sui proventi assimilati di fonte estera percepiti da persone fisiche non imprenditori devono essere operate dal sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione “al netto delle ritenute operate dallo Stato estero”.
Come chiarito dalla circ. ...
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