Riapertura dei termini a seguito di integrativa interpretata in modo restrittivo
La riapertura deve riguardare i soli elementi di integrazione
La L. 190/2014 aveva previsto che, sia pure a certe condizioni, la presentazione di una dichiarazione integrativa riapre i termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento.
A oggi si registra un quadro giurisprudenziale abbastanza uniforme sul tema, che va nel senso di interpretare in modo restrittivo la riapertura dei termini.
Ciò è ovviamente condivisibile, considerato che le norme in tema di decadenza devono essere oggetto di stretta interpretazione. Spesso, come ben sanno gli operatori del settore, non è così, basti pensare al fatto che il raddoppio dei termini per violazioni penali, oggi non più in vigore, è stato oggetto della più ampia estensione interpretativa possibile, ritenendolo ammesso addirittura a danno degli eredi (Cass. 11 gennaio
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