ACCEDI
Domenica, 6 luglio 2025

NOTIZIE IN BREVE

Convezione per il medico competente con bollo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 dicembre 2024

x
STAMPA

La convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del DLgs. 81/2008 e del decreto 20 giugno 2024 n. 486 è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine a norma dell’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 642/72.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrare nella risposta n. 241, pubblicata ieri.

Nel documento, inoltre, si rileva che nel caso di specie non è applicabile l’art. 16 della Tabella, allegato B al medesimo DPR, che prevede l’esenzione per gli “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”, posto come già chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 234/2009 (citando Cass. n. 938/2009), il riferimento allo “Stato” va inteso allo “Stato-persona”.
Quindi, l’accordo, sottoscritto digitalmente per l’espletamento delle funzioni di medico competente, nel caso di specie non configura uno “scambio di documenti fra Amministrazioni dello Stato, in quanto l’unico ente qualificabile come tale è solo l’Istante”.

Infine, nel caso di specie trova applicazione l’art. 8 del DPR 642/72, in base al quale nei “rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”.

TORNA SU