Esonero da fattura per l’insegnamento degli sport invernali
Con il DM 22 novembre 2024 è stato previsto, con effetti da ieri, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’esonero dall’emissione della fattura per i corsi relativi alle attività sportive invernali.
Si fa riferimento alle prestazioni individuate dal n. 1-septies) della Tabella A, parte II-bis, del DPR 633/72 per le quali, dal 10 agosto 2024, si applica l’aliquota IVA del 5% (purché esse non rientrino nel regime di esenzione IVA). Tale aliquota ridotta è stata introdotta con l’art. 5 comma 1 del DL 113/2024 (conv. L. 143/2024).
Secondo il tenore letterale del citato n. 1-septies) si tratta delle prestazioni relative all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da soggetti che sono iscritti in appositi albi regionali o nazionali.
Il nuovo esonero dall’obbligo di fatturazione, stabilito dal DM 22 novembre 2024, discende dal disposto dell’art. 22 del DPR 633/72, il quale – oltre a individuare e elencare specifiche operazioni che beneficiano dell’esonero – stabilisce che può estendersi “ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi”.
Ai sensi del richiamato art. 22 del DPR 633/72, resta ferma l’obbligatorietà di emettere la fattura, se essa viene richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione del servizio.