Revisione della dichiarazione doganale su istanza di parte soggetta ad autorizzazione
L’Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni anche sulla regolarizzazione a posteriori
Con circolare 10 dicembre 2024 n. 25, l’Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni sulla regolarizzazione a posteriori e sulla revisione su istanza di parte.
Ai sensi dell’art. 103 primo comma delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale Ue (DNC), costituiscono illeciti amministrativi tutte le inosservanze di un “provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale”.
In caso di presentazione della dichiarazione in dogana oltre i termini temporali previsti dalla normativa doganale unionale in materia di presentazione delle merci in dogana (art. 139 del CDU e ss.), il codice doganale unionale prevede la possibilità di regolarizzare la posizione delle merci, con applicazione della sanzione, da 150 a 2.000 euro, ex art. 103 delle DNC.
Qualora ...
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