Valido anche l’imponibile previdenziale riferito alla contribuzione figurativa per il calcolo della NASpI
Con il messaggio n. 4254, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito un chiarimento circa la modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI, che ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 22/2015 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha preso in esame l’ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di NASpI non abbia, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile in quanto posto, per tutto il predetto quadriennio, in cassa integrazione a zero ore.
Tale situazione comporta l’impossibilità di ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non essendo presente nel quadriennio nessuna giornata di presenza che consenta di parametrare la retribuzione imponibile ai fini del calcolo della misura della NASpI e non potendo ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione”, con conseguente ampliamento del quadriennio di osservazione.
Nel merito, l’Istituto previdenziale chiarisce che ai fini del calcolo della prestazione NASpI si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o erogate direttamente da parte dell’INPS.