L’attività di «Third Party Litigation Funding» è esente IVA
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 256 pubblicata ieri, 13 dicembre 2024, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare all’attività di “Litigation Finance” o “Third Party Litigation Funding” (in breve, ’’TPLF’’).
Il caso riguarda un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano riservato, costituito in forma di società a capitale fisso mobiliare autogestita (SICAF), che intende investire nel settore relativo alle predette attività, attraverso l’acquisizione prosoluto di crediti litigiosi derivanti da richieste di risarcimento e azioni legali (da attivare o pendenti). La SICAF ha deciso di rivolgersi a una società estera per gestire le azioni di risarcimento danni da parte di diverse imprese, lese dall’azione di alcuni fornitori.
In merito al trattamento IVA da applicare alle citate prestazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che spetta alla società italiana applicare i principi di natura interpretativa che regolano l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72. A tale proposito, si ricorda, fra l’altro, la precedente risposta a interpello n. 83/2024, nella quale è stato precisato che le operazioni poste in essere da una SICAV nell’ambito di un’attività di “Litigation Finance” o “Third Party Litigation Funding” hanno natura finanziaria e possono beneficiare del citato regime di esenzione.