Autorizzazione alla cessione di azienda nel rispetto della competitività
Funzionalità e coerenza della cessione in rapporto al piano di risanamento
L’art. 22 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore, in seno alla composizione negoziata della crisi, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può (lett. d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560 comma 2 c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’art. 2112 c.c.
Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.
Si impone il rispetto del principio di competitività nella selezione
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