Divieto di escussione delle garanzie pubbliche tra le misure cautelari
La diversa classificazione del credito deve tener conto del piano di risanamento
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, particolarmente complesso, nonché foriero di criticità, può essere il rapporto che viene a determinarsi con le banche e con gli istituti finanziari. A questi è dedicato un duplice intervento: l’art. 16 comma 5 del DLgs. 14/2019 disciplina i canoni e i principi da rispettare per un corretto svolgimento delle trattative; il successivo art. 18 commi 5 e 5-bis del DLgs. 14/2019 individua la protezione specifica, eventualmente riconosciuta all’imprenditore, contro eventuali azioni o comportamenti assunti dalle banche e dagli istituti di credito.
Resta fermo, inoltre, il principio generale imposto, a tutti i creditori e alle parti interessate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DLgs. 14/2019, di partecipare alle trattative ...
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