Decadenza dei sindaci sempre da accertare
Il Tribunale di Catanzaro esclude la configurabilità di una decadenza «automatica»
Il Tribunale di Catanzaro, nella sentenza n. 1603/2024, ha stabilito che è sempre necessario, per ogni ipotesi di decadenza dei sindaci, sia essa ordinaria (ex art. 2399 c.c.) o sanzionatoria (ex artt. 2404 e 2405 c.c.), l’accertamento da parte di un organo sociale.
Nel caso di specie, in esito al fallimento di una spa, la curatela esercitava azione di responsabilità anche nei confronti dei soggetti che, nel tempo, si erano succeduti nell’esercizio delle funzioni di sindaco.
Emergeva, quindi, la necessità di individuare le date specifiche in cui i singoli convenuti avevano svolto tali funzioni, risultando ciò essenziale sia per la decisione sulla eccepita prescrizione, che per quella di merito, dovendo rispondere ciascun sindaco solo di quanto imputabile nel periodo in cui era in
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