Pena aggravata per gli illeciti seriali del consulente fiscale
La serialità consiste nel ricorso a iniziative elusive sistematiche, perché già sperimentate e riproducibili in futuro a beneficio di altri potenziali evasori
Il consulente fiscale è responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso l’elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente.
In queste ipotesi è possibile anche contestare la circostanza aggravante prevista dall’art. 13-bis comma 3 del DLgs. 74/2000, come modificato dal DLgs. 158/2015, che stabilisce l’aumento della pena della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione
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