Il gigolò è soggetto passivo IVA se ha un profilo social
Rilevano le spese per sponsorizzazioni su siti e canali on line
I redditi derivanti dall’esercizio dell’attività di prostituzione devono essere assoggettati ai fini IRPEF e IVA, con conseguente obbligo dichiarativo e di fatturazione. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia tributaria delle Marche nella sentenza n. 1069/1/24 del 25 novembre 2024, in relazione all’attività del c.d. “gigolò”.
Il nostro ordinamento non disciplina l’attività di meretricio. Dal punto di vista penale, rilevano solamente le ipotesi di sfruttamento e di favoreggiamento (art. 3 nn. 4 e 8 della legge n. 20 febbraio 1958 n. 75).
La tesi della non tassabilità dei redditi da meretricio, nel contesto storico attuale, è del tutto minoritaria. Una conferma giunge anche dalla giurisprudenza unionale (su tutte, Corte di giustizia Ue 20 novembre 2001 n. C-268/99).
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