Incerti i requisiti per applicare le distanze legali alla ristrutturazione di un tetto
Giurisprudenza divisa tra il necessario aumento dell’altezza e la sufficiente estensione della superficie esterna
L’art. 873 c.c. stabilisce che le costruzioni su fondi confinanti, a meno che non siano unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore a tre metri. È fatta salva la possibilità per i regolamenti locali di prevedere una distanza maggiore.
Dalla violazione di tali prescrizioni discende la possibilità per il proprietario del fondo finitimo di agire per la rimozione dell’opera realizzata a distanza inferiore, nonché per il risarcimento del danno sofferto.
Come rilevato dalla dottrina, i limiti derivanti dall’art. 873 c.c. rispondono all’esigenza di impedire la formazione di anguste e insalubri intercapedini tra gli edifici appartenenti a proprietari diversi, le quali, oltre a ostacolare il godimento della luce e dell’aria, possono favorire, ad esempio, ...
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