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Crediti da cessione compensabili con le somme dovute dai concessionari di giochi e scommesse

/ REDAZIONE

Sabato, 1 marzo 2025

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Con la risposta a interpello n. 54, pubblicata ieri, 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, possono essere utilizzati per compensare anche le somme dovute dagli operatori nel settore dei giochi leciti con vincite in denaro e delle scommesse, sulla base delle convenzioni di concessione stipulate con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Richiamando la precedente risposta a interpello 25 agosto 2022 n. 435, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che se le somme possono essere versate tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, che possono essere esposti nel modello F24, salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.

Ciò vale anche qualora si tratti di versamenti da effettuare con il modello F24 Accise, come nel caso di specie (si vedano anche le precedenti risposte a interpello 7 gennaio 2020 n. 1, 3 agosto 2022 n. 406, 25 luglio 2023 nn. 394 e 395 e 23 maggio 2024 n. 113).

Nello specifico, possono quindi essere compensati con i crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 i versamenti da effettuare a titolo di:
- devoluzione all’Erario delle vincite non riscosse e dei rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, in relazione alle scommesse diverse da quelle ippiche e sportive, nonché da altri concorsi pronostici, compresi i relativi interessi e penali per ritardato versamento;
- in caso di giochi a distanza, devoluzione all’Erario dei saldi dei conti di gioco tra il giocatore e il concessionario, non movimentati per tre anni (c.d. conti di gioco “dormienti”).

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