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Certificato di non imponibilità IVA in formato elettronico

/ REDAZIONE

Sabato, 1 marzo 2025

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La direttiva n. 2025/425/Ue e il regolamento di esecuzione Ue n. 2025/428, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, 28 febbraio, disciplinano l’introduzione di un certificato elettronico, in sostituzione dell’attuale certificato cartaceo, per confermare l’applicazione del regime di esenzione IVA (“non imponibilità”) previsto dall’art. 151 della direttiva 2006/112/Ce.

La norma interna di riferimento è l’art. 72 del DPR 633/72, che prevede, appunto, la non imponibilità IVA per le operazioni effettuate verso determinati organismi, quali sedi diplomatiche e consolari, Unione europea, NATO, organismi internazionali riconosciuti, ecc.

Attualmente, l’art. 51 del Reg. Ue 282/2011 prevede un certificato di “esenzione” in forma cartacea, il cui rilascio conferma che una cessione di beni o una prestazione di servizi può fruire del regime in parola.
Al fine di digitalizzare il processo di generazione e presentazione di tale certificato, il legislatore unionale ha ora disposto che il documento cartaceo venga sostituito da un documento elettronico, così da minimizzare gli oneri amministrativi e ridurre i costi per gli operatori nel lungo periodo.

In particolare, il nuovo art. 151-bis della direttiva IVA introduce il requisito di un certificato elettronico per confermare che un’operazione può beneficiare dell’esenzione in parola e stabilisce che tale certificato è rilasciato da colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi. Viene inoltre individuato il set di dati minimo da indicare nel documento.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 1° luglio 2031. Tuttavia, viene prevista la possibilità di continuare a utilizzare la versione cartacea del certificato, individuata dall’Allegato II al Reg. Ue 282/2011, fino al 30 giugno 2032.

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