Sono redditi diversi i proventi dello sfruttamento economico del brevetto da parte di una fondazione
Per una fondazione avente come finalità istituzionale la ricerca scientifica, i proventi ottenuti dallo sfruttamento economico dei brevetti registrati sui risultati ottenuti dai ricercatori, dipendenti della medesima, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. g) del TUIR. In questo senso si è espressa la risposta a interpello n. 51, pubblicata ieri.
Nel definire il trattamento fiscale dei proventi, è stata data particolare rilevanza:
- all’inquadramento della fondazione tra gli enti non commerciali, per i quali il reddito complessivo è costituito, ai sensi dell’art. 143 comma 1 del TUIR, dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione;
- al fatto che, all’atto dell’instaurazione del rapporto, il ricercatore si impegnava a trasferire alla fondazione i diritti di sfruttamento economico dei risultati della propria ricerca (incluso quello di brevettare e di utilizzare economicamente tale brevetto), a fronte del diritto del ricercatore ad essere riconosciuto come inventore e a ottenere un congruo compenso economico.
Sulla base di tali circostanze, poiché lo sfruttamento economico del brevetto non è realizzato direttamente dall’autore, ma ottenuto a titolo oneroso dalla fondazione, i proventi realizzati sono inquadrabili tra i redditi diversi.
Nell’ipotesi in cui il brevetto venga conferito in una società di capitali, in base all’art. 9 comma 5 del TUIR, l’operazione deve essere sottoposta a tassazione sempre come reddito diverso, assumendo come provento conseguito il valore normale del brevetto conferito.
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