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Nuove regole per la consulenza aziendale in agricoltura

/ REDAZIONE

Venerdì, 7 marzo 2025

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Il DM 19 febbraio 2025 (pubblicato nella G.U. del 4 marzo) ha modificato le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, di cui all’art. 1-ter comma 1 del DL 91/2014, per adeguarle alle previsioni del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e al Piano strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 elaborato dall’Italia. Con tale decreto viene dunque abrogata la disciplina del previgente DM 3 febbraio 2016, fatto salvo l’art. 6 comma 1 (istitutivo del Registro unico nazionale degli organismi di consulenza).

Le disposizioni del DM 19 febbraio 2025 riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 § 4 del medesimo regolamento.

Si tratta dunque di servizi di consulenza aziendale che “coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici” (così l’art. 15 § 2 del regolamento (Ue) n. 2115/2021).

In particolare, il decreto ministeriale stabilisce che i prestatori di servizi di consulenza, siano questi soggetti pubblici o privati (compresi i liberi professionisti):
- devono garantire l’assenza di conflitto di interessi, tenendo separate le attività di consulenza con le altre attività incompatibili indicate dall’art. 3 del DM 19 febbraio 2025;
- sono tenuti ad avvalersi di consulenti in possesso di qualifiche adeguate e che rispettano gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione, a norma dell’art. 4 del DM 19 febbraio 2025;
- sono identificati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, che aggiornano il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza.

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