La conciliazione in sede sindacale non si può concludere nella sede aziendale
I locali dell’azienda mancano del carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione del lavoratore
La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, con l’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9286 dell’8 aprile 2025.
Il caso di specie originava dal ricorso presentato da un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello la quale, confermando quanto già statuito dal giudice di prime cure, aveva respinto le domande avanzate dal prestatore di lavoro, collegate all’impugnazione del licenziamento avvenuto per giusta causa.
In particolare, il giudice ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41